Diritti Umani: riconosciuti e non concessi.

Ieri ricorreva la giornata internazionale dei diritti internazionali dell’uomo, e mi sento particolarmente coinvolto e interessato all’argomento in quanto rappresenta uno dei possibili argomenti candidati su cui incentrare la mia futura tesi di laurea.

Cercherò di essere breve nell’introduzione di natura giuridica, che a mio parere è doverosa ai fini della comprensione, cercando di creare una scaletta riassuntiva ma chiara.

Inizialmente bisogna domandarsi cosa sono questo particolare tipo di diritti riconosciuti a livello internazionale?

Sono definibili come dei diritti inalienabili che ogni essere umano possiede, ovvero di cui non se ne po’ privare.

Elencando i diritti compresi in questa definizione:

  • Diritto alla libertà individuale,
  • Diritto alla vita,
  • Diritto all’autodeterminazione,
  • Diritto ad un giusto processo,
  • Diritto ad un’esistenza dignitosa,
  • Diritto alla libertà religiosa,
  • Diritto alla privacy,
  • Diritto di voto.

Senza addentrarsi nei preamboli storici senza fine, degna di nota è la Magna Charta Libertatum del 1215, primo documento scritto (molto raro nella tradizione common law inglese) con il quale il sovrano Giovanni Senzaterra riconosceva per la prima volta le pretese baronili, per poi la progressiva estensione del documento a tutti gli uomini liberi.

Ritornando all’argomento centrale, l’organo che ha permesso la realizzazione e riconoscimento dei diritti umani è l’Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU).

Nata nel 1945, dopo i fallimenti del Patto delle Società di Nazioni (1919) e il Patto Briand-Kellogg (1928), un’organizzazione internazionale, che si basa su tre principali obiettivi:

  • Mantenimento della pace e sicurezza internazionale,
  • Promozione del principio di autodeterminazione dei popoli,
  • Protezione dei diritti dell’uomo.

Signe_de_l'ONU,_Genève.jpg

Senza entrare troppo nel dettaglio della struttura dell’organizzazione, nel 1948 viene siglata a Parigi la Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo, dove per la prima volta si estendeva il riconoscimento di tali diritti non più solo al mondo occidentale, ma a tutto il mondo, diritti basati su un concetto di dignità umana intrinseca, inalienabile ed universale.

Ruolo fondamentale di promozione e legittimazione dei diritti umani che vede coprotagonista anche l’Unione Europea, con il Consiglio di Europa e in particolare la Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (anche detta CEDU), entrata in vigore nel 1953.

800px-european_court_of_human_rights_court_room
Corte Europea dei Diritti dell’Uomo.

Sicuramente sono da annoverare anche altri fattori, che hanno reso il margine tra diritto internazionale e diritto interno degli Stati permeabile, sono le Costituzioni moderne post conflitti mondiali.

Tra i diritti dell’uomo l’Assemblea generale delle Nazioni Unite ha ricompreso anche il diritto alla pace, dichiarando la salvaguardia della stessa come obbligo fondamentale per ogni Stato.

Purtroppo questi diritti non sono forma di tutela uniforme in tutto il pianeta, per via anche di certi Paesi socialmente arretrati a causa di una politica dittatoriale o di regimi aspri che promuovono la sicurezza del Paese a discapito della libertà personale.

Di recente, ma probabilmente da sempre, le guerre hanno eluso il rispetto dei diritti umani, e basti pensare che il procedimento previsto dal diritto internazionale per la risposta ad un attacco o invasione di un altro Paese, preveda procedure molto delicate nella valutazione se sia opportuno il ricorso alle armi, in parte smorzato dal divieto generale dell’uso della forza armata (anche come forma di minaccia).

Complesso è anche l’intervento in caso di conflitti per la salvaguardia di tali diritti, di tutte quelle popolazioni coinvolte nei conflitti armati, per le quali a volte anche il Consiglio dei Sicurezza dell’ONU è costretto a intervenire mediante l’uso della forza, con particolare libertà degli Stati in merito alle modalità operative dell’operazione, rispondendo però al fine prestabilito dal Consiglio.

6195030495_2e1839176b_b.jpg
I “caschi blu” dell’ONU.

Altra tematica scottante ed attuale è anche il grande flusso migratorio proveniente dall’Africa diretto verso le nostre coste del Sud; innegabile sostenere la difficoltà in cui il nostro Paese è coinvolto, ma dall’altro lato è particolarmente delicato confezionare affermazioni di riluttanza verso queste masse di persone che probabilmente si dirigono, affrontando viaggi in condizioni degradanti, nel nostro Paese per scappare da situazioni critiche e insostenibili alle quali sono sottoposte (basti pensare a torture, schiavitù e genocidi).

Riferendomi al titolo, una spiegazione mi pare doverosa onde evitare fraintendimenti.

Questi diritti sono riconosciuti, poiché si acquistano fin dalla nascita e il loro stesso riconoscimento è garantito da documenti scritti, ma non sono concessi da un’autorità superiore come atto di clemenza (per esempio di un sovrano, il quale poteva anche privarli ai sudditi) verso i cittadini.

Spero di non aver annoiato mortalmente il lettore con tutti questi concetti giuridici e fatemi sapere pure la vostra posizione in merito alle tematiche.

 
The Omniscient